Esiti della revisione
La revisione dei veicoli a motore è finalizzata ad accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Estratto dalla normativa D.L.gs. n. 285 del 30 aprile 92 – Art. 80 e successivi aggiornamenti
L’esito della revisione illustra lo stato generale del veicolo, l’idoneità alla circolazione e l’eventuale necessità di interventi correttivi.
Gli esiti possibili sono 3:
- ESITO REGOLARE: il veicolo ha superato i controlli prescritti dalla legge.
- ESITO RIPETERE: il veicolo deve essere ripresentato ad una nuova revisione entro un mese.*
Nel frattempo, la circolazione è permessa solo se le difettosità sono state ripristinate e sono documentate; oltrepassato il mese dalla revisione con esito ripetere il veicolo non può circolare se non a seguito di una nuova revisione con esito regolare. - ESITO SOSPESO: il veicolo non può circolare neanche in seguito alla riparazione delle difettosità riscontrate in sede di revisione.
La circolazione dopo riparazione è consentita solo nella giornata di prenotazione ed esclusivamente per recarsi alla nuova revisione.*
* revisione da effettuarsi presso il centro di revisione che ha emesso l’esito oppure presso l’Ufficio Provinciale U.M.C.
Nota: l’art. 80 D.L. del 30/04/1992 n°285 comma 10 prevede che i veicoli a motore già revisionati potranno essere richiamati a revisione su richiesta della Motorizzazione Civile di competenza per un controllo a campione.